STATUTO AGAPANTO APS

Premessa

Siamo un gruppo di anziani gay e lesbiche, viviamo il disagio della terza età come tutti gli anziani, ma amplificato dall’omofobia che permea ancora diffusamente la società.

Spesso gay, lesbiche, bisessuali e transessuali anziani non hanno un/una compagno/a e sono senza figli, spesso soffrono di più la solitudine a causa dell’assenza di contatti con la famiglia d’origine con cui permangono, talvolta, contrasti a causa della mancata accettazione dell’omosessualità. Inoltre l'esperienza subita, nel corso degli anni, di derisione, discriminazioni, minacce e persino ricatti e violenze ci spinge a nascondere il nostro orientamento, sul lavoro, nei luoghi pubblici ma anche nei nostri condomini e luoghi di residenza.

Per timore di discriminazioni e omofobia finiamo per non fruire dei servizi esistenti per gli anziani (centri anziani, servizi socio-sanitari, ecc.) da cui non ci sentiamo accolti, ma piuttosto esclusi. Mentre i giovani omosessuali oggi cominciano ad essere accettati, quelli anziani restano invisibili.

Ci preme ribadire che le persone omosessuali restano tali anche quando non sono più giovani e vogliono continuare ad essere sé stesse.

In risposta a questi bisogni, in altre città italiane ed europee, sono nate realtà di sostegno e di aiuto agli anziani omosessuali. A Madrid e Berlino sono state istituite dalle istituzioni locali vere e proprie case per anziani LGBT+. In Olanda il gruppo Roze 50+ offre a dipendenti e residenti di case di riposo per anziani, programmi di educazione alle differenze, certificandone i benefici ottenuti. Nel comune di Torino è stato creato un centro di informazione e orientamento e un servizio di volontariato per anziani LGBT+ in difficoltà.

Anche a Roma, nel febbraio 2015, Regione Lazio e Comune hanno finanziato, su proposta del Circolo Mario Mieli, il progetto “Angelo azzurro” rivolto agli anziani LGBT+ con l’obiettivo di migliorare la loro qualità della vita e combattere la carenza di reti sociali, la solitudine e spesso la mancanza di autosufficienza, oltre che a sensibilizzare i servizi territoriali dedicati a rispondere a tali bisogni. Grazie al progetto “Angelo Azzurro” il nostro gruppo si è conosciuto e ha continuato a frequentarsi e a condividere esperienze a partire dagli interessi in comune.

Siamo differenti per percorsi personali e situazione economica, tra noi ci sono persone con disabilità e con HIV.

Noi vogliamo che questa rete che abbiamo creato, che noi chiamiamo la nostra famiglia di scelta, resti unita e vogliamo aiutare altri a seguire un simile percorso.

Art. 1 – Denominazione

  1. E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata “AGAPANTO APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. L’Associazione, in funzione dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  4. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede

  1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3 - Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

    L'associazione è apartitica, laica, indipendente e svolge attività volte a incoraggiare e facilitare esperienze di cohousing rivolte in particolare agli anziani/e LGBT+, ma anche a tutte le persone interessate, aperte alla cultura LGBT+, e alle diversità.

    L’Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

  2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di associati/e, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei/delle volontari/e associati/e, le attività di interesse generale, di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, alle lettere:

    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

    i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

    q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

    u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;

    w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

    L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità e attività di interesse generale:

    • Favorire, promuovere e sostenere la realizzazione di forme di cohousing caratterizzate da principi di solidarietà, condivisione, rispetto dell'ambiente, convivenza attiva, aiuto reciproco e democrazia partecipata che si ispirano al rispetto dell'individuo, alla reciproca accettazione, alla solidarietà e al sostegno con particolare riguardo verso soggetti deboli.
    • Valorizzare e mettere in comune i propri talenti, interessi, competenze, esperienze professionali.
    • Affrontare e combattere assieme le barriere culturali, fisiche e sociali della terza età ed in particolare degli anziani/e LGBT+.
    • Favorire la piena continuazione della vita affettiva e sessuale attualmente negata agli anziani/e nelle strutture ad essi/e dedicate.
    • Assicurare e mantenere l'integrazione nel cohousing dei soggetti HIV positivi e di quanti vivono una diminuita autonomia attraverso adeguate reti di servizio, fino al fine vita.
    • Promuovere la sperimentazione di nuove forme di partecipazione e condivisione delle decisioni basate su tecniche di comunicazione non violenta e attraverso pratiche decisionali basate sul consenso, per le scelte dei luoghi, l'acquisizione degli immobili, la tipologia abitativa e gli spazi comuni e le attività.
    • Promuovere tra i soci uno stile di vita orientato alla comunicazione, alla relazione, alla condivisione e al reciproco aiuto, attraverso attività esperienziali di convivenza di gruppo.
    • Promuovere e favorire la nascita di una rete di relazione con altri soggetti o comunità LGBT+ aventi principi e scopi similari per lo scambio delle esperienze, eventuali accordi di cooperazione e di economia solidale.
    • Favorire lo scambio delle esperienze, la condivisione di risorse ed informazioni e le sinergie tra le associazioni LGBT+ e gli operatori che si occupano a vario titolo di cohousing.
    • Rapportarsi con le istituzioni, fondazioni, enti, aziende che si occupano di cohousing o assistenza agli anziani.
    • Promuovere la domanda di cohousing attraverso l'organizzazione di incontri, dibattiti, seminari, eventi in cui siano coinvolte anche le istituzioni.

    Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può:

    • Promuovere la modalità abitativa in co-housing anziani/e LGBT+ quale esempio di sostenibilità ambientale, sociale, economico, giuridico-legale.
    • Promuovere la realizzazione di abitazioni in cui possano coesistere spazi privati e spazi comuni dove: vivere momenti di convivialità e cultura (cene, feste, gare, dibattiti, proiezioni cinematografiche, corsi vari. ecc.); fruire di servizi comuni, quali la cucina e la sala per le feste, la palestra, l'officina fai-da-te, la biblioteca, la foresteria, la dispensa. ecc.; conseguire vantaggi e risparmi economici attraverso gruppi di acquisto solidale, il car-sharing, l'assistenza condivisa e partecipata, ecc.
    • Prevenire il disagio sociale perseguendo il benessere psico-fisico delle persone anziane LGBT+ attraverso la valorizzazione ed il soddisfacimento delle esigenze peculiari dell’età. Il sostegno reciproco morale e materiale permette di sperimentare le capacità di aiuto, il benefico allungamento dei tempi di autonomia, il superamento della solitudine e dell'isolamento, favorendo la prevenzione dello sviluppo di patologie geriatriche.
    • Pubblicizzare il cohousing tramite riviste, quotidiani, media locali e nazionali, pubblicazioni. Realizzazione di eventi (convegni, seminari, dibattiti. ecc.) per la promozione, diffusione, conoscenza del concetto di cohousing LGBT+, delle esperienze realizzate e in corso di realizzazione a livello territoriale, nazionale ed europeo.
    • Organizzare, anche in collaborazione con Enti scientifici e universitari, momenti di studio e di approfondimento delle conoscenze che riguardano le problematiche e i benefici del vivere insieme LGBT+.
    • Promuovere presso gli Enti locali e gli amministratori interessati alla pianificazione urbanistica la conoscenza dei benefici del co-housing LGBT+ in particolare per le persone più disagiate, al fine di stimolare l’erogazione di agevolazioni urbanistiche, contributi, incentivi e di strumenti normativi idonei.
    • Promuovere, all'interno delle abitazioni, la realizzazione di progetti sociali (ad esempio educazione alimentare, ambientale, educazione al risparmio energetico, orticultura, gruppi di acquisto solidale) rivolti sia ai/alle soci/e che alla cittadinanza, nelle forme e nei modi opportuni.
    • Svolgere qualsiasi attività complementare attinente allo scopo sociale, quali incontri conviviali o raccolta fondi e qualsiasi altra azione idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.
    • Ricercare presso privati e enti pubblici unità immobiliari, aree fabbricabili da valorizzare e/o edifici dismessi da ristrutturare attraverso progetti di cohousing.
    • Ricercare e acquisire terreni e immobili offerti in comodato o donazione da enti pubblici o privati per la realizzazione degli scopi dell'associazione.
    • Ogni altra attività utile al perseguimento dello scopo.

    Il raggiungimento dello scopo associativo può anche avvenire con il ricorso allo strumento giudiziario.

  3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
  4. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  5. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione all’esterno sui temi attinenti alle proprie finalità. Si avvale inoltre di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 - Ammissione dei/delle soci/e

  1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi sopra descritti e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
  2. Sono associati/e dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri/e, su domanda scritta, verranno ammessi/e dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato/a dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata allo/alla interessato/a e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli/delle associati/e.
  3. Il consiglio direttivo può respingere la domanda di ammissione, motivandola in base alle regole dello statuto nelle sue varie articolazioni. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato/a il/la quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  4. La quota annuale a carico degli/delle associati/e non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio/a.

Art. 6 - Diritti e doveri dei/delle soci/e

I/le soci/e si dividono nelle seguenti categorie:

  • Fondatori/trici, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione
  • Ordinari/e, tutte le persone fisiche ammesse all'associazione
  • Onorari/e, coloro che hanno apportato particolari contributi nello sviluppo delle finalità dell’Associazione. I/le soci/e onorari/e non sono tenuti/e al pagamento della quota associativa.

Il comportamento dei/delle soci/e verso gli/le altri/e aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Tutti/e i/le soci/e hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Tutti/e i/le soci/e hanno diritto all’informazione e al controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i/le soci/e hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti/e i/le soci/e che collaboreranno alle attività nell’associazione come volontari/e, lo faranno a titolo gratuito, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il/la socio/a volontario non potrà in alcun modo essere retribuito/a, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei/dalle propri/e associati/e.

I/le soci/e volontari/e che prestano attività di volontariato sono assicurati/e per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e. Il personale retribuito non potrà superare i limiti di cui all’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Recesso ed esclusione dei/delle soci/e

Il/la socio/a può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al/alla Presidente. Il consiglio direttivo può escludere un/una socio/a, motivando l'esclusione in base alle regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni. Il/la socio/a può essere escluso/a dall’associazione in particolare nei seguenti casi:

  • Morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto
  • Violazioni gravi dello Statuto e in particolare comportamenti che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del/della socio/a è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato/a a mezzo lettera semplice o posta elettronica. Il provvedimento deve essere ratificato dalla successiva assemblea dopo scrupoloso esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione e attenta riflessione sulle contestazioni al provvedimento del/della socio/a e su eventuali concause legate a dinamiche interne all’associazione. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea — che deve avvenire nel termine di tre mesi – il/la socio/a interessato/a dal provvedimento si intende sospeso/a.

I/le Soci/e receduti/e e/o esclusi/e non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei/delle soci/e, il consiglio direttivo, il/la presidente, il/la vice-presidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e vengono rinnovate ogni 2 anni.

Art. 9 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. È convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, dal/dalla presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/ e-mail/ o comunicazione telematica agli/alle associati/e, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dei/delle soci/e è presieduta dal/dalla Presidente o da un/a suo/a delegato/a nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario, o quando lo richiede almeno un decimo dei/delle soci/e. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale fuori del Comune o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli/delle iscritti/e aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima convocazione, è valida qualunque sia il numero dei/delle presenti. L’assemblea straordinaria ha una sola convocazione ed è valida con la presenza di almeno tre quarti degli/delle associati/e. E’ ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che sia consentito al/alla Presidente della riunione di accertare l'identità degli/delle intervenuti/e, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  • elezione tra i/le soci/e del/della Presidente
  • elezione tra i/le soci/e del Consiglio direttivo
  • proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi
  • approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo e ratifica dell'importo della quota sociale di adesione
  • ratifica delle non ammissioni e esclusioni dei/delle soci/e deliberate dal Comitato direttivo
  • approvazione del programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei/delle presenti e dei/delle rappresentati/e per delega.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  • Approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di tre quarti degli/delle associati/e e con voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti
  • Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei/delle soci/e.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono espresse con voto palese. Ogni socio/a ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare deleghe in sostituzione di massimo due soci/e. I/le consiglieri/e non possono assumere deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal/dalla segretario/a o da un/una componente dell'assemblea appositamente nominato/a. Il verbale viene sottoscritto dal/dalla Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del/della Segretario/a nella sede dell'associazione.
Ogni socio/a ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti/e i/le soci/e iscritti/e, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette consiglieri/e incluso il/la presidente. Il consiglio direttivo dura in carica due anni. I/le consiglieri/e possono essere eletti/e per un massimo di tre mandati consecutivi (per un totale di sei anni). La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal/dalla Presidente o da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
E’ ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l’Assemblea degli/delle associati/e.
Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il/la Presidente (eletto/a direttamente dall'assemblea generale), il/la Vice Presidente (eletto/a nell'ambito del Consiglio direttivo stesso). Inoltre il consiglio può nominare un/una tesoriere/a e un/una segretario/a. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
  • redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
  • redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo
  • stabilisce la quota sociale di adesione
  • ammette i/le nuovi/e soci/e
  • esclude i/le soci/e salvo successiva ratifica dell'assemblea.

Art. 11 – Il/la Presidente

  1. Il/la Presidente è il/la rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.È anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il/la Presidente viene eletto/a dalla assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente (per un totale di quattro anni).
  3. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Il/la Presidente in particolare:
    • provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    • è delegato/a a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai/alle dipendenti.

    Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di un/una altro/a componente il Consiglio.

  5. Al/alla Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 12 – Il/la Vice Presidente

Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 13 – Il/la Segretario/a ed il/la Tesoriere/a

  1. Il consiglio direttivo può eleggere un/una segretario/a e un/una tesoriere/a.
  2. Il/la Segretario/a ed il/la Tesoriere/a affiancano il/la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  3. Al/alla Segretario/a compete:
    • la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
    • curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    • la redazione dei libri verbali nonché del libro soci/e e del registro degli/delle associati/e che prestano attività di volontariato.
  4. Al/alla Tesoriere/a spetta il compito di:
    • tenere ed aggiornare i libri contabili;
    • predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 14 - I mezzi finanziari

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
    • quote associative e contributi degli/delle associati/e
    • erogazioni liberali di associati/e e terzi
    • donazioni e lasciti testamentari
    • entrate derivanti da attività di raccolta fondi
    • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione
    • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale
    • rendite patrimoniali
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi
    • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato/a. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori/trici, scegliendoli preferibilmente tra gli/le associati/e.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia.

Roma, 25 febbraio 2021

Il Presidente
Nicola Di Pietro


Questo sito utilizza cookies tecnici per la navigazione e di terze parti per il pagamento. Non vengono utilizzati cookies di profilazione.

Puoi controllare la nostra politica di utilizzo dei cookies qui